Lo statuto

ALLEGATO "A" AL ROGITO  N. 28439 REP., N. 6418 RACC.
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO MARCO IAGULLI - ONLUS"
TITOLO I
DENOMINAZIONESEDE - SCOPO - DURATA
Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e del Decreto Legislativo 460/97, l'associazione non riconosciuta l'"Associazione Arcobaleno Marco Iagulli - Onlus".


Articolo 2

L'associazione ha sede in Battipaglia alla Via Carso, n.6/A e potrà aprire sedi secondarie, operative e non, nazionali, regionali, provinciali, locali e rappresentanze in ogni paese comunitario ed extracomunitario ed ovunque ciò si rendesse necessario nell'interesse degli associati o dell'associazione.

Articolo 3

L'associazione non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie a favore dei bisognosi in particolare in favore della oncologia pediatrica, anche ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. n. 229 del 19.6.99.
L'associazione svolge la sua attività nei seguenti settori:
- Istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, tutela dei diritti ai malati ed in particolare della pediatria;
- studio delle neoplasie ed analisi del territorio riguardanti implicazioni con le patologie tumurali;
 attività socio - culturali e di spettacolo, finalizzate all'informazione per la prevenzione dei tumori e raccolta dei fondi da destinare agli scopi di cui sopra;
- interventi, concordati con le A.S.L. di appartenenza, presso le strutture sanitarie pubbliche per il miglioramento del servizio e collaborazione anche economica con i reparti di oncologia pediatrica per una ottimale condizione di vivibilità dei piccoli pazienti.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle per natura conformi a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano  effettuate a  favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23.12.99.
L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
L'associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con Enti Pubblici, Fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.
Per lo svolgimento delle attività innanzi descritte l'associazione può altresì avvalersi dell'attività degli associati, di volontari, nonchè di personale dipendente. Ai volontari non viene corrisposto nessun compenso: a richiesta possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.

Articolo 4

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci o tacitamente.

Articolo 5

L'anno sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II
PATRIMONIO


Articolo 6

Il fondo comune dell'associazione è costituito:
- dalle quote versate dagli associati;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, stato o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
b) l'acquisto di beni o di servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo  di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645 del 10/10/1994, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazione e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti  al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiore del 20 % rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 7

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.   

Articolo 8  

Compete all'assemblea la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo.
La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Articolo 9

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento  di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III
DEGLI ASSOCIATI


Articolo 10

Tutti gl associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.
Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.
Il diritto di voto non può essere esercitato nel caso di morosità nel pagamento della quota annuale.
Gli associati possono essere:
 soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci beneficiari.

 

Articolo 11

La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare  espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Articolo 12

La qualità di associato non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e si perde per di dimissioni o esclusione.
a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che siano contrari allo statuto e alle deliberazioni degli organi associativi o che, in qualunque modo, discreditino l'associazione.
L'esclusione è comminata dal consiglio direttivo, che dovrà darne comunicazione motivata all'interessato mediante raccomandata e all'assemblea nella prima riunione utile.
Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

 

Articolo 13

Gli associati dimissionari e quelli esclusi hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi nel termine di tre mesi dalla perdita della qualità di associato, ma non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 14

Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente dell'Associazione;
d) Il Tesoriere;
e) Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.


Gli Organi Direttivi di cui alle lettera "b", "c", "d" ed "e" durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le cariche sociali sono gratuite.


Articolo 15

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Essa:
- approva il rendiconto annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'associazione;
- nomina il Presidente dell'associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell'associazione;
- nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell'associazione;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea ri riunisce su convocazione del Presidente dell'associazione, a mezzo di semplice lettera da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione della località, dal giorno e dell'ora della riunione, nonchè  degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.
L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.
L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quanto ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del girono delle materie da trattare.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato degli intervenuti.
Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da cui presiede.


Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di massimo 7 (sette) membri e viene eletto dall'assemblea.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed in particolare:
- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere  secondo il programma di massima fissato anno per anno;
 la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;
- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primo che vengono nominati in sede di atto costitutivo;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informatori enunciati in questo statuto.
Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri cosi' nominati  resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di  procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottare con la la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.
La presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.
Al segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonchè la tenuta dei libri dell'associazione e la conservazione della documentazione non contabile.
Il Tesoriere terrà la contabilità dell'associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizioni dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.
ll Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.


Articolo 17

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte  ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale.
Il presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.
Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.
Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.


Articolo 18

Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da tre membri da scegliersi fra gli associati.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:
- vigila sulla tenuta dei conti dell'associazione;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l'esclusione degli associati;
- da pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.
Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedimentali  dettate per il Consiglio Direttivo

.
TITOLO V
LIBRI E DOCUMENTAZIONE SOCIALI


Articolo 19

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.
Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.


TITOLO VI
SCIOGLIMENTO


Articolo 20

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:
- a fissare le norme per la devoluzione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissando i poteri.


TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE


Articolo 21

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'associazione e gli associati, tra gli associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte (con esclusione  di ogni altra giurisdizione) al giudizio del Collegio dei Revisori e dei Probiviri  i quali giudicheranno senza formalità di procedura, ae bono et aequo, con lodo non impugnabile.


Articolo 22

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.


FIRMATO:
IAGULLI MAURIZIO
GIOVANNI GRATTACASO
IERVOLINO TIZIANA
PAOLO D'AMATO
MARIA TERESA CAPONE
ROSA BARRA NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO